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Il comma 936 dell’art. unico della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in vigore dal 1° gennaio 2018, modifica alcune disposizioni in materia di composizione dell’organo amministrativo delle società cooperative.

Viene, infatti, introdotto, dopo il primo comma dell’art. 2542 c.c., un nuovo comma: “L’amministrazione della società è affidata ad un organo collegiale formato da almeno tre soggetti. Alle cooperative di cui all’articolo 2519, secondo comma, si applica la disposizioneprevista dall’articolo 2383, secondo comma”.

La previsione di nuova introduzione, che definisce la composizione minima dell’organo collegiale, esclude testualmente la possibilità del ricorso all’organo monocratico, e, dunque, obbliga quelle società che prevedano nello statuto tale opzione ad espungere la relativa clausola.

Tuttavia il legislatore non ha previsto una disciplina transitoria né tantomeno dettato specifiche regole per l’adeguamento degli statuti o un termine per procedervi e questo determina alcune problematiche interpretative: una relativa alla necessità o meno di adeguare gli statuti ed al destino degli amministratori in carica, l’altra relativa al limite dei tre mandati.

La portata imperativa del nuovo comma dell’art. 2542, c.c. è fuori discussione: l’organo amministrativo deve essere formato da almeno tre soggetti e, a partire dal 1° gennaio 2018, la composizione monocratica diviene incompatibile con il tipo società cooperativa.

Potrebbe ritenersi che il nuovo disposto di legge determini una sostituzione automatica della clausola statutaria che preveda solo l’amministratore unico, ma resterebbe il problema della sorte dell’amministratore unico in carica: in mancanza di norma transitoria, dal 1° gennaio 2018, la cooperativa non potrebbe più esser amministrata da un amministratore unico.

Sembra preferibile ritenere che la norma non comporti effetti immediati sui rapporti in corso, ma obblighi la società a convocare senza indugio l’assemblea per procedere all’adeguamento dello statuto e a nominare, nella stessa sede, il consiglio di amministrazione.

Sin quando tale adeguamento non intervenga – ferma restando la non conformità delle regole organizzative alla legge – l’amministratore unico resterebbe in carica, non essendosi verificata alcuna causa di cessazione del rapporto.

Quanto al secondo profilo, la modifica impone l’applicazione del comma 2 dell’art. 2383 alle cooperative con numero di soci cooperatori inferiore a venti ovvero con attivo dello stato patrimoniale non superiore ad un milione di euro: dunque gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, e scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica.

Tenendo conto della finalità della norma – volta ad evitare le cariche “a vita” – sembra preferibile ritenere che il limite in esame trovi applicazione anche per gli amministratori già nominati, ma senza poter tener conto del momento in cui detta nomina è avvenuta, pena altrimenti una inammissibile retroattività della norma: in altre parole, il limite di tre esercizi inizia a decorrere da quello in corso.

Pertanto, il termine massimo di durata di tre esercizi dell’incarico degli amministratori dovrebbe iniziare a decorrere dall’inizio dell’esercizio in corso al momento dell’entrata in vigore delle modifiche all’art. 2542 c.c. Ciò significa, a titolo esemplificativo, che per le società il cui esercizio è iniziato il 1° gennaio 2018, gli amministratori in carica a tale data dovrebbero scadere alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio chiuso il 31 dicembre 2020.