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Anche nel 2023 è disponibile un ampio menu di bonus edilizi, ma il quadro ha subito delle modifiche sostanziali:

  • Scompare il bonus facciate
  • l’aliquota del superbonus scende al 90%
  • Il nuovo tetto di spesa per il bonus mobili scende a 8.000 euro
  • viene introdotto l’obbligo di affidare l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro a imprese che al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o subappalto sono in possesso della certificazione SOA.

Vediamo nel dettaglio

In primo piano, il taglio dell’aliquota del superbonus, scesa, tranne che per alcune eccezioni, dal 110 al 90%.

SUPERBONUS AL 90%

Il 2023 apre una nuova stagione per il superbonus: la misura della maxi-detrazione nella generalità dei casi, con alcune eccezioni, passa dal 110% al 90%.

La misura esatta dell’aliquota da applicare nel 2023 varia a seconda del soggetto e del rispetto di determinate condizioni.

1) Condominipersone fisiche proprietarie (o comproprietarie) di edifici composti fino a 4 unità immobiliari e Onlus, Associazioni di volontariato e Associazioni di promozione sociale
La detrazione spetta nella misura del 110% anche per le spese sostenute nel 2023 se:

  • la CILAS è stata presentata entro il 25 novembre 2022 (e, per i condomini, l’assemblea ha approvato l’esecuzione dei lavori tra il 19 e il 24 novembre 2022)
  • solo per i condomini, la CILAS è stata presentata entro il 31 dicembre 2022 e l’assemblea ha approvato l’esecuzione dei lavori entro il 18 novembre 2022
  • intervento da eseguire tramite demolizione e ricostruzione degli edifici e, al 31 dicembre 2022, risulta presentata l’istanza per acquisire il titolo abilitativo.

Nei casi diversi dai precedenti, la detrazione spetta nella misura del:

  • 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2022
  • 90% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023
  • 70% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2024
  • 65% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025.
2) Edifici unifamiliari o unità funzionalmente autonome
Se i lavori sono iniziati prima del 1° gennaio 2023, la detrazione è pari al 110%:

  • per le spese sostenute fino al 30 giugno 2022
  • per le spese sostenute fino al 31 marzo 2023 se al 30 settembre 2022 sono stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.

Se i lavori sono iniziati nel 2023, la detrazione spetta nella misura del 90% per le spese sostenute dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, a condizione che:

  • il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare
  • l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale
  • il contribuente abbia un reddito di riferimento, non superiore a 15.000 euro.
3) Zone terremotate e soggetti che svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali
L’aliquota resta al 110% fino al 2025:

  • per le zone terremotate
  • per i soggetti che svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali e i cui membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso, per interventi su immobili nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4.
4) IACP ed enti equivalenti, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso edificio, e dalle cooperative a proprietà indivisa
La detrazione spetta nella misura del 110% per le spese sostenute entro il 30 giugno 2023 ovvero entro il 31 dicembre 2023 se alla data del 30 giugno 2023 sono stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo.

BONUS MOBILI

Nuove regole anche per il bonus mobili, la detrazione (Irpef) del 50% per le spese sostenute per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (di classe non inferiore alla classe A per i forni, E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica) destinati all’arredo di un immobile oggetto di ristrutturazione.

Dal 2023 l’importo complessivo massimo di spesa detraibile scende dai 10.000 euro del 2022 a 8.000 euro.

Inoltre, nel 2023 potrà fruire del bonus chi ha iniziato interventi di recupero del patrimonio edilizio dal 1° gennaio 2022.

BONUS ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE

Fino al 31 dicembre 2025 è possibile fruire ancora sul bonus 75% per l’abbattimento, o eliminazione, delle barriere architettoniche, introdotto dalla legge di Bilancio 2022.

Possono usufruire dell’agevolazione:

  • le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni
  • gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale
  • le società semplici
  • le associazioni tra professionisti
  • i soggetti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, enti, società di persone, società di capitali).

La detrazione deve essere calcolata su un importo complessivo non superiore a:

  • 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti o dispongano di uno o più accesso esterno autonomo
  • 40.000 euro per unità immobiliare nel caso di edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari
  • 30.000 euro per unità immobiliare nel caso di edifici composti da più di 8 unità immobiliari.

BONUS FACCIATE

Con il 2023 è invece arrivato a scadenza il bonus facciate. Pertanto, è possibile fruire della detrazione fiscale (pari, nel 2022, al 60%) solo per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022.

BONUS “MINORI”

Nessuna modifica è invece intervenuta per gli altri bonus “minori”:

  1. detrazione Irpef al 50% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (di cui all’articolo 16-bis del TUIR), con limite di spesa a 96.000 euro (anziché 48.000 euro)
  2. ecobonus “ordinario” al 50-65-70-75%
  3. sisma bonus “ordinario” al 50-70-75-80-85%
  4. bonus unico 80-85% per gli interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica
  5. bonus verde, la detrazione Irpef del 36% per interventi di cura, ristrutturazione e irrigazione del verde privato
  6. bonus acqua potabile per l’acquisto di sistemi di filtraggiomineralizzazioneraffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E290 e miglioramento qualitativo delle acque per consumo umano erogate da acquedotti, nella misura del 50% delle spese sostenute, fino ad un ammontare complessivo non superiore a:
    • 1.000 euro per ciascun immobile, per le persone fisiche
    • 5.000 euro per ogni immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale, per gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni e gli enti non commerciali.

Anche nel 2023 è disponibile un ampio menu di bonus edilizi, ma il quadro ha subito delle modifiche sostanziali:

  • Scompare il bonus facciate
  • l’aliquota del superbonus scende al 90%
  • Il nuovo tetto di spesa per il bonus mobili scende a 8.000 euro
  • viene introdotto l’obbligo di affidare l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro a imprese che al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o subappalto sono in possesso della certificazione SOA.

Vediamo nel dettaglio

In primo piano, il taglio dell’aliquota del superbonus, scesa, tranne che per alcune eccezioni, dal 110 al 90%.

SUPERBONUS AL 90%

Il 2023 apre una nuova stagione per il superbonus: la misura della maxi-detrazione nella generalità dei casi, con alcune eccezioni, passa dal 110% al 90%.

La misura esatta dell’aliquota da applicare nel 2023 varia a seconda del soggetto e del rispetto di determinate condizioni.

1) Condominipersone fisiche proprietarie (o comproprietarie) di edifici composti fino a 4 unità immobiliari e Onlus, Associazioni di volontariato e Associazioni di promozione sociale
La detrazione spetta nella misura del 110% anche per le spese sostenute nel 2023 se:

  • la CILAS è stata presentata entro il 25 novembre 2022 (e, per i condomini, l’assemblea ha approvato l’esecuzione dei lavori tra il 19 e il 24 novembre 2022)
  • solo per i condomini, la CILAS è stata presentata entro il 31 dicembre 2022 e l’assemblea ha approvato l’esecuzione dei lavori entro il 18 novembre 2022
  • intervento da eseguire tramite demolizione e ricostruzione degli edifici e, al 31 dicembre 2022, risulta presentata l’istanza per acquisire il titolo abilitativo.

Nei casi diversi dai precedenti, la detrazione spetta nella misura del:

  • 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2022
  • 90% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023
  • 70% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2024
  • 65% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025.
2) Edifici unifamiliari o unità funzionalmente autonome
Se i lavori sono iniziati prima del 1° gennaio 2023, la detrazione è pari al 110%:

  • per le spese sostenute fino al 30 giugno 2022
  • per le spese sostenute fino al 31 marzo 2023 se al 30 settembre 2022 sono stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.

Se i lavori sono iniziati nel 2023, la detrazione spetta nella misura del 90% per le spese sostenute dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, a condizione che:

  • il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare
  • l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale
  • il contribuente abbia un reddito di riferimento, non superiore a 15.000 euro.
3) Zone terremotate e soggetti che svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali
L’aliquota resta al 110% fino al 2025:

  • per le zone terremotate
  • per i soggetti che svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali e i cui membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso, per interventi su immobili nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4.
4) IACP ed enti equivalenti, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso edificio, e dalle cooperative a proprietà indivisa
La detrazione spetta nella misura del 110% per le spese sostenute entro il 30 giugno 2023 ovvero entro il 31 dicembre 2023 se alla data del 30 giugno 2023 sono stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo.

BONUS MOBILI

Nuove regole anche per il bonus mobili, la detrazione (Irpef) del 50% per le spese sostenute per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (di classe non inferiore alla classe A per i forni, E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica) destinati all’arredo di un immobile oggetto di ristrutturazione.

Dal 2023 l’importo complessivo massimo di spesa detraibile scende dai 10.000 euro del 2022 a 8.000 euro.

Inoltre, nel 2023 potrà fruire del bonus chi ha iniziato interventi di recupero del patrimonio edilizio dal 1° gennaio 2022.

BONUS ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE

Fino al 31 dicembre 2025 è possibile fruire ancora sul bonus 75% per l’abbattimento, o eliminazione, delle barriere architettoniche, introdotto dalla legge di Bilancio 2022.

Possono usufruire dell’agevolazione:

  • le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni
  • gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale
  • le società semplici
  • le associazioni tra professionisti
  • i soggetti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, enti, società di persone, società di capitali).

La detrazione deve essere calcolata su un importo complessivo non superiore a:

  • 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti o dispongano di uno o più accesso esterno autonomo
  • 40.000 euro per unità immobiliare nel caso di edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari
  • 30.000 euro per unità immobiliare nel caso di edifici composti da più di 8 unità immobiliari.

BONUS FACCIATE

Con il 2023 è invece arrivato a scadenza il bonus facciate. Pertanto, è possibile fruire della detrazione fiscale (pari, nel 2022, al 60%) solo per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022.

BONUS “MINORI”

Nessuna modifica è invece intervenuta per gli altri bonus “minori”:

  1. detrazione Irpef al 50% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (di cui all’articolo 16-bis del TUIR), con limite di spesa a 96.000 euro (anziché 48.000 euro)
  2. ecobonus “ordinario” al 50-65-70-75%
  3. sisma bonus “ordinario” al 50-70-75-80-85%
  4. bonus unico 80-85% per gli interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica
  5. bonus verde, la detrazione Irpef del 36% per interventi di cura, ristrutturazione e irrigazione del verde privato
  6. bonus acqua potabile per l’acquisto di sistemi di filtraggiomineralizzazioneraffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E290 e miglioramento qualitativo delle acque per consumo umano erogate da acquedotti, nella misura del 50% delle spese sostenute, fino ad un ammontare complessivo non superiore a:
    • 1.000 euro per ciascun immobile, per le persone fisiche
    • 5.000 euro per ogni immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale, per gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni e gli enti non commerciali.