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L’atto di destinazione

Il legislatore, nel 2005, ha introdotto nel nostro ordinamento il nuovo istituto dell’atto di destinazione, con il quale beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri possono essere destinati alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche.

La creazione di tale vincolo di destinazione fa sì che i beni conferiti e i loro frutti possano essere impiegati solo per la realizzazione del fine perseguito, ma anche che possano costituire oggetto di esecuzione solo per debiti contratti per tale scopo.

Questo istituto, inizialmente utilizzato principalmente per consentire anche a coppie di fatto di ottenere risultati analoghi a quelli perseguibili con il fondo patrimoniale, si è nella pratica rivelato assai più duttile del previsto.

Ad esempio, si può ricorrere ad un atto di destinazione per regolamentare reciproci obblighi assunti in sede di separazione, specie nei confronti dei figli, oppure per assicurare a genitori anziani o persone affette da disabilità la disponibilità di un immobile o le risorse necessarie per far fronte alle proprie necessità di vita.

Come è tipico in questa tipologia di atti, non esiste “l’atto di destinazione”, ma esistono innumerevoli diversi atti di destinazione, ognuno tarato e calibrato sulle specifiche esigenze del cliente.

La consulenza del notaio saprà suggerirvi le soluzioni più adatte al vostro caso specifico.