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Il trust è un istituto di diritto anglosassone che può essere istituto anche in Italia, a seguito della ratifica della Convenzione de L’Aja del 1° luglio 1985. Purtroppo non esiste una legge italiana sui trust (solo una discutibile normativa fiscale) e questo rende necessario individuare una legge straniera a cui fare riferimento.

Il trust è un istituto con il quale il titolare di uno o più beni o diritti (detto disponente o settlor) li separa dal suo patrimonio e li mette sotto il controllo di una persona (fisica o giuridica – il trustee) affinché li amministri nell’interesse di un beneficiario o per un fine specifico.

Il trust (termine che letteralmente significa “fiducia”) è una figura poliedrica, il cui utilizzo si presta alla risoluzione delle più svariate problematiche, sia di carattere familiare, sia di carattere finanziario e imprenditoriale. Il trust può essere diretto alla tutela e assistenza dei soggetti deboli (v. in particolare i trust di cui alla L. 112/2016), ad assicurare la gestione unitaria di un patrimonio a tutela dei discendenti o per regolamentare i rapporti patrimoniali di coppia (anche a seguito della cessazione del rapporto di vita comune), può regolamentare complessi rapporti societari (integrando o sostituendo patti parasociali), o può costituire un modo per creare patrimoni protetti e insensibili alle vicende personali del disponente.

In realtà, quindi, non esiste “un” atto di trust, in quanto la flessibilità dell’istituto fa sì che ogni trust debba essere creato su misura in funzione delle esigenze del caso concreto.

Con il trust viene posto un vincolo di destinazione sui beni conferiti, che produce un effetto segregativo di questi beni, i quali in tal modo non sono aggredibili dai creditori personali del disponente, né del beneficiario, né del trustee. Il “trasferimento” a favore del trustee è puramente strumentale all’esercizio dei poteri gestori attribuitigli nell’interesse dei beneficiari. Per questo il trust contiene una causa fiduciaria che attiene al “trasferimento” dei beni al trustee il quale è tenuto ad amministrarli secondo il programma stabilito, per poi devolverli secondo quanto previsto nell’atto istitutivo del trust.

I soggetti del trust sono:

  • Il disponente (settlor): colui che, con atto tra vivi o mortis causa, istituisce il trust e “trasferisce” i beni al fiduciario (trustee)
  • Il trustee: colui al quale il disponente “trasferisce” i beni al solo fine di gestirli per la realizzazione del programma stabilito nell’atto istitutivo del trust, nell’interesse dei beneficiari e in conformità con le disposizioni del trust
  • Il beneficiario: colui a cui vantaggio è stato costituito il trust
  • Il guardiano: ha la funzione di vigilare sul comportamento e sull’operato del trustee, nell’interesse dei beneficiari del trust. E’ una figura eventuale e non indispensabile, tranni casi particolari (ad es. il c.d. trust sul “dopo di noi” di cui alla L. 112/2016).

Tratti caratteristici del trust sono i seguenti:

  • i beni in trust non possono essere aggrediti dai creditori del trustee al quale sono solo formalmente intestati, non fanno parte della sua successione e del suo regime patrimoniale
  • il trustee ha ogni potere di amministrazione dei beni in trust, ma è gravato anche di un parallelo obbligo di gestirli in vista del raggiungimento delle finalità che gli sono state consegnate dal disponente ed in base alle indicazioni ed alle regole date da quest’ultimo
  • i beni non fanno più parte del patrimonio del disponente e quindi non possono essere aggrediti dai suoi creditori e non cadono nella sua successione
  • i beni non fanno parte del patrimonio dei beneficiari e quindi non possono essere aggrediti dai loro creditori e, di norma, non cadono nella loro successione
  • il disponente può riservarsi determinati poteri o diritti, correlativamente limitando i poteri del trustee, ma a scapito dell’efficacia della segregazione.

Lo studio è disponibile per ogni ulteriore chiarimento in un colloquio informativo.