Seleziona una pagina

Il 16 gennaio è stata pubblicata la legge 22 dicembre 2017, n. 219 “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”

Ogni persona, purché maggiorenne e capace di intendere e di volere, potrà esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari in previsione di un’eventuale futura incapacità. Previamente, però, dovrà acquisire adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte.

Attraverso le DAT potrà esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonchè il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari, nonché indicare una persona di sua fiducia (c.d. “fiduciario”), che ne faccia le veci e la rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie.

Il medico è generalmente tenuto al rispetto delle DAT, ma può disattenderle, in tutto o in parte, purché in accordo con il fiduciario, qualora appaiano palesemente incongrue o non corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente ovvero sussistano terapie non prevedibili al momento della redazione delle DAT capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita.

Le DAT devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata autenticata da un notaio ovvero per scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l’ufficio dello stato civile del comune di residenza, oppure presso le strutture sanitarie. 

Ovviamente le DAT, così come la designazione del “fiduciario”, possono essere modificate e revocate in qualsiasi momento.

Il 16 gennaio è stata pubblicata la legge 22 dicembre 2017, n. 219 “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”

Ogni persona, purché maggiorenne e capace di intendere e di volere, potrà esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari in previsione di un’eventuale futura incapacità. Previamente, però, dovrà acquisire adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte.

Attraverso le DAT potrà esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonchè il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari, nonché indicare una persona di sua fiducia (c.d. “fiduciario”), che ne faccia le veci e la rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie.

Il medico è generalmente tenuto al rispetto delle DAT, ma può disattenderle, in tutto o in parte, purché in accordo con il fiduciario, qualora appaiano palesemente incongrue o non corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente ovvero sussistano terapie non prevedibili al momento della redazione delle DAT capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita.

Le DAT devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata autenticata da un notaio ovvero per scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l’ufficio dello stato civile del comune di residenza, oppure presso le strutture sanitarie. 

Ovviamente le DAT, così come la designazione del “fiduciario”, possono essere modificate e revocate in qualsiasi momento.