L’emergenza determinata dalla pandemia determina uno slittamento dei termini per la detraibilità degli interessi passivi di mutui contratti per l’acquisto prima casa.
Lo conferma l’Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello n.485 del 19 ottobre.
Il caso è questo: un contribuente acquista un appartamento con le agevolazioni prima casa e relativo mutuo, con l’obbligo di accorparlo al precedente appartamento già posseduto.
Ai fini della detraibilità degli interessi passivi, la legge prescrive che l’abitazione sia adibita a propria residenza entro un anno, ma a causa delle problematiche conseguenti all’emergenza COVID, il contribuente non era riuscito a completare i lavori in tempo.
L’Agenzia delle Entrate evidenzia come il termine di 12 mesi previsto dall’art.15 c.1 lett. b) del TUIR non sia tra quelli sospesi dall’art.24 del DL n.23/2020. Tuttavia rileva che l’emergenza sanitaria può configurare una causa di forza maggiore, idonea ad escludere la decadenza dal beneficio della detrazione, visti i provvedimenti emergenziali che hanno limitato la possibilità di spostamento delle persone e di svolgimento delle attività, tanto da poter rendere impossibile il rispetto del termine da parte del contribuente.
La possibilità di detrarre gli interessi passivi del mutuo è infatti legata alla concreta destinazione dell’immobile a propria abitazione principale entre un anno dall’acquisto. Per poter adempiere a tale condizione, però, possono essere necessarie attività (ad es. ristrutturazione, trasloco, acquisto dell’arredamento o simili) che divenuti impossibili per i divieti ed i blocchi degli spostamenti imposti dai vari DPCM susseguitisi nell’emergenza. I provvedimenti assunti erano talmente imprevedibili e non dipendenti dalla volontà del contribuente, da integrare gli estremi della forza maggiore.
Il termine di un anno deve quindi intendersi prorogato di un numero di giorni pari a quelli in cui si è verificata la causa di forza maggiore, ossia dal 23 febbraio al 2 giugno 2020 (213 giorni).