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L’approvazione del tanto atteso decreto da parte del Minisero del Lavoro e della Conferenza Stato – Regioni, permetterà finalmente la nascita del Registro del Terzo Settore. A partire dalla data di entrata in vigore del decreto, in corso di pubblicazione, le regioni e le province autonome avranno 180 giorni di tempo per provvedere ai necessari adeguamenti.

Dopo un’attesa di oltre tre anni, sarà quindi possibile dare piena attuazione alle disposizioni previste dal Codice del Terzo Settore.

Il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) sarà gestito su base territoriale ed andrà a sostituire i molteplici registri oggi esistenti per gli enti no profit.

Quali sono gli effetti dell’iscrizione nel RUNTS?

  1. il riconoscimento della qualifica di Ente del Terzo Settore, con possibilità di utilizzzare nella denominazione sociale la locuzione tipica di ogni tipo di ente (ETS, Associazione di Promozione Sociale, Organizzazione di Volontariato, Ente filantropico, Società di mutuo soccorso, Rete associativa)
  2. la possibilità di godere di benefici fiscali, quali: la tassazione forfettaria, la detraibilità al 30% delle erogazioni all’ente, l’esenzione da imposte nei traserimenti a titolo gratuito a favore dell’ente, etc.
  3. la pubblicità dichiarativa. Le informazioni iscritte al RUNTS saranno opponibili ai terzi
  4. il riconoscimento della personalità giuridica.

Il Registro sarà gestito su base territoriale, dalle Regioni e dalla province autonome di Trento e Bolzano, con modalità informatiche in modo da assicurarne l’accessibilità a tutti gli interessati attraverso modalità telematica.

Si ricorda che l’art. 101 del Codice del Terzo Settore dispone che le Organizzazioni di Volontariato, le Associazioni di promozione sociale e le ONLUS devono adeguare i propri statuti alle norme inderogabili del Codice entro il 31 ottobre 2020.

Il mancato rispetto di tale termine, tuttavia, non comporta sanzioni o decadenze. L’unica conseguenza, infatti, è l’impossibilità di avvalersi delle maggioranze semplificate per l’adozione di tali modifiche. Dopo il 31 ottobre, quindi, gli Enti potranno sempre deliberare l’adeguemento alle disposizioni del Codice, ma con le ordinarie maggioranze previste dallo statuto o, in mancanza, dall’art. 21 c.c. per le associazioni.

L’unica attenzione è per le ONLUS che dovranno necessariamente adeguare i propri statuti prima del termine di abrogazione della disciplina di settore che avverrà, ricordiamo, il primo gennaio successivo al verificarsi della seconda delle seguenti condizioni: operatività del RUNTS ed autorizzazione da parte della Commissione Europa per le disposizioni fiscali contenute nel Codice. In mancanza di adeguamento, infatti, le ONLUS che lasciassero decorrere il termine di abrogazione di tale disciplina, sarebbero obbligate alla devoluzione del patrimonio.