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Il 1° febbraio è finalmente entrato in vigore il Regolamento concernente la banca dati nazionale destinata alla registrazione delle disposizioni anticipate di trattamento, c.d. DAT.

La Banca dati nazionale, istituita presso il Ministero della salute, nasce con l’obiettivo di garantire una piena conoscibilità delle disposizioni anticipate di trattamento (e delle loro eventuali modifiche, revoche o rinnovi) da parte del medico che ha in cura il paziente (quando sussista una situazione di incapacità di autodeterminarsi del paziente-disponente), del paziente stesso e della persona di fiducia designata dal disponente.

Tra i soggetti chiamati ad “alimentare” la Banca dati nazionale, ai sensi dell’art. 3 del Regolamento, vi sono:

  1. gli ufficiali di stato civile dei Comuni di residenza dei disponenti, o loro delegati, nonché gli ufficiali di stato civile delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all’estero
  2. i notai e i capi degli uffici consolari italiani all’estero, nell’esercizio delle funzioni notarili
  3. i responsabili delle unità organizzative competenti nelle Regioni che abbiano adottato modalità di gestione della cartella clinica o del fascicolo sanitario.

Il notariato si era già dotato da tempo di una propria Banca Dati gestita dalla Notartel S.p.a., la società informatica del Consiglio Nazionale del Notariato, pronta ad operare non appena fosse stato approvato il Regolamento in oggetto. Tutte le DAT ricevute dai notai in passato sono quindi oggi disponibili sulla banca dati nazionale.

Le informazioni comunicate nella banca dati hanno ad oggetto:

  1. i dati relativi all’atto contenente le disposizioni
  2. una copia autentica informatica dell’atto stesso e degli altri atti collaterali (accettazione, rinunzia, revoca e sostituzione del fiduciario, atti modificati o di revoca delle DAT), a meno che il disponente chieda espressamente di non depositare copia dell’atto; in tal caso, l’atto resterà depositato solo dal notaio autenticante.