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L’art. 64, commi 6, 7, 8, 9 e 10, del D.L. 25 maggio 2021 n. 73 ha introdotto una agevolazione temporanea in caso di acquisto della prima da parte di acquirenti under 36.

Possono godere dell’agevolazione gli acquirenti che:

  • non abbiamo compiuto o non debbano compiere 36 anni nell’anno di stipula dell’atto di acquisto
  • abbiamo un ISEE inferiore a 40.000 euro.

L’agevolazione consiste:

  • nell’esenzione della imposte di registro, ipotecaria e catastale, nel caso di acquisto da un privato
  • in un credito di imposta pari all’IVA pagata in caso di acquisto dal costruttore
  • nell’esenzione dall’imposta sostitutiva dovuta sul mutuo contratto per l’acquisto.

Si evidenzia che i 36 anni non devono essere compiuti nell’anno dell’acquisto. Questo vuol dire che i nati nel 1986 dovranno stipulare l’atto di acquisto entro il 2021, a prescindere dal giorno del compleanno. A partire dal primo gennaio 2022, l’agevolazione spetterà solo ai nati dopo il primo gennaio 1987.