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La legge di bilancio per il 2020 contiene alcune novità, sia positive che negative.

Questi i commi di interesse notarile contenuti nell’articolo 1:

commi 693 e 694 – Rivalutazione di terreni e partecipazioni sociali
Viene prorogata la possibilità, per le persone fisiche e per le società semplici, di rideterminare i valori di terreni edificabili ed agricoli e di partecipazioni in società non negoziate in mercati regolamentati ai fini della determinazione di plusvalenze e minusvalenze (art. 81, co. 1, lettere a) e b) del D.P.R. 917/86 T.U.I.R.).
I termini di cui al decreto legge n. 282 del 2002 (convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27) vengono pertanto variati come segue:

  • terreni e partecipazioni devono essere posseduti al giorno 1 gennaio 2020
  • la perizia di stima ai fini della rivalutazione deve essere redatta entro il 30 giugno 2020
  • l’imposta sostitutiva può essere rateizzata in massimo tre rate annuali, a decorrere dal 30 giugno 2020, tutte di pari importo.

L’imposta sostitutiva è pari all’11% sia per le partecipazioni in società, qualificate o non qualificate (con aumento per queste ultime rispetto alla precedente aliquota del 10%), che per i terreni edificabili e con destinazione agricola (con incremento rispetto alla precedente percentuale del 10%).

Nel 2020, pertanto, si tornerà ad avere un’aliquota unica per il calcolo dell’imposta sostitutiva.

comma 695 – Tassazione delle plusvalenze immobiliari

Viene aumentata l’imposta sostitutiva applicabile in caso di vendita a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni (comma 496 dell’art. 1 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266).
All’atto della cessione e su richiesta della parte venditrice resa al notaio, sulle plusvalenze realizzate – in deroga alla disciplina di cui all’articolo 67, comma 1, lettera b), del DPR 22 dicembre 1986, n.917 – può essere applicata una imposta sostitutiva che viene sensibilmente aumentata passando dall’attuale 20% al 26%.