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A partire dal 29 agosto è divenuto obbligatorio, in caso di richiesta di una prestazione, rilasciare un preventivo in forma scritta o digitale.

Il preventivo dovrà riportare

  • il grado di complessità dell’incarico
  • gli oneri ipotizzabili dal conferimento dell’incarico sino alla sua conclusione
  • gli estremi della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività
  • il compenso richiesto per svolgere la prestazione.

La legge annuale per il mercato e la concorrenza (legge n. 124/2017) prevede che:

  • il compenso per le prestazioni professionali debba essere pattuito, nelle forme previste dall’ordinamento, al momento del conferimento dell’incarico professionale
  • il professionista debba rendere noto obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, al cliente il grado di complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell’incarico indicando anche i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale;
  • la misura del compenso debba essere previamente resa nota al cliente obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, con un preventivo di massima adeguato all’importanza dell’opera.

La vera novità introdotta dalla norma è il fatto che il rilascio del preventivo scritto sia divenuto un obbligo e non una facoltà per il professionista.

Il nostro studio, consapevole dell’importanza di fornire tutte le informazioni al cliente, rilascia da anni un preventivo scritto con le caratteristiche oggi imposte per legge.