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La possibilità di rivalutare terreni e partecipazioni societarie con applicazione di una imposta sostitutiva in luogo di quella ordinaria sulla plusvalenza, ha trovato nel tempo ripetute ipotesi di riapertura dei termini.

L’ultimo provvedimento che ha ulteriormente inciso sui termini per la rivalutazione è contenuto nella legge di bilancio 2021 (L. 178/2020 art. 1, commi 1122-1123) per i terreni e le partecipazioni detenuti alla data del 1 gennaio 2021 con la fissazione del termine per la redazione della perizia e il pagamento dell’imposta sostitutiva entro il 30 giugno 2021.

Sul tema è nuovamente intervenuta anche l’Agenzia delle Entrate con la recente circolare n. 1 del 22 gennaio 2021, L’Agenzia delle Entrate, anche riprendendo suoi precedenti orientamenti, affronta alcune questioni relative alla rideterminazione delle partecipazioni e dei terreni al fine di fornire un quadro sistematico della materia.

In particolare ricorda che il valore rideterminato andrà a sostituire il costo o valore di acquisto per la determinazione delle plusvalenze realizzate al di fuori del regime d’impresa, senza che possano assumere rilevanza gli oneri inerenti, compresa l’imposta di successione e donazione, ad eccezione delle spese sostenute per la redazione della perizia.

Il meccanismo della rideterminazione si perfeziona con il pagamento dell’intera imposta sostitutiva dovuta o della prima rata e tale perfezionamento, da un lato precluderà l’esercizio del diritto al rimborso, dall’altro lato darà causa al pagamento delle rate successive in caso di opzione per versamento frazionato.

Il diritto al rimborso potrà invece sorgere:

  1. nel caso in cui il meccanismo della rivalutazione non si sia perfezionato a causa del tardivo versamento dell’imposta sostitutiva o della prima rata
  2. nell’ipotesi di nuova rideterminazione.

In ultimo viene ribadito che i dati relativi alla rideterminazione del valore delle partecipazioni e dei terreni devono essere indicati nel modello di dichiarazione UNICO, pena la sanzione con un minimo di duecentocinquanta fino ad un massimo di duemila euro, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del d.lgs. 471/1997.

Per maggiori approfondimenti si consiglia di consultare la circolare in oggetto a questo link.