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E’ stato pubblicato il D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019, in attuazione della legge delega n. 155 del 19 ottobre 2017 (pubblicata sulla G.U. n. 254 del 30 ottobre 2017).

Il provvedimento, meglio noto come “Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza”, modifica le garanzie in favore degli acquirenti di immobili da costruire contenute nel D.Lgs. 122/2005, che aveva mostrato notevoli lacune ed inefficienze.
La nuova normativa stabilisce, modificando l’art. 6, che il contratto preliminare (c.d. “compromesso”) di un immobile da costruire debba essere stipulato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata.
Questo allo scopo, espressamente evidenziato nella legge delega, di garantire il controllo di legalità da parte del notaio sull’adempimento dell’obbligo di stipulazione della fideiussione di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo, nonchè dell’obbligo di rilascio della polizza assicurativa indennitaria di cui all’articolo 4, obblighi fino ad oggi raramente rispettati.
Il contenuto della fideiussione, inoltre si amplia e si collega all’obbligo di rilascio della polizza assicurativa: la fideiussione non garantirà più soltanto la restituzione delle somme versate per il caso in cui il costruttore incorra in una situazione di crisi, ma anche per il caso di mancato rilascio della polizza assicurativa decennale che il costruttore è obbligato a contrarre e consegnare all’acquirente all’atto di trasferimento della proprietà.
Nel caso di mancata consegna dell’assicurazione l’acquirente potrà recedere dal contratto preliminare e, dopo aver ottenuto da parte del notaio l’attestazione di non aver ricevuto la polizza assicurativa, escutere la fideiussione.
La nuova normativa entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto in G.U. (ossia il 16 marzo 2019), ma sarà applicabile soltanto alle nuove costruzioni realizzate in base a titoli abilitativi richiesti o rilasciati successivamente all’entrata in vigore delle modifiche stesse.
Sicuramente un primo importante passo avanti per tutelare gli acquirenti di immobili da costruire, che si affianca alle altre tutele recentemente introdotte come la possibilità di depositare presso il notaio il prezzo dell’atto a garanzia dell’estinzione di eventuali gravami od a tutela dell’acquirente sino all’avvenuta trascrizione dell’atto (per un primo approfondimento leggere qui).